Art. 29, comma 1, D.Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e
del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche’
dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla
loro adozione, nonche’ i dati relativi al bilancio di previsione e a
quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la
piena accessibilita’ e comprensibilita’.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta
l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi
dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata.