AMMINISTRATORI ED ESPERTI ex art. 1, del decreto legislativo n. 14, del 4 febbraio 2010

Obbligo di pubblicazione valido solo per il Ministero della Giustizia e per l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e pertanto non di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità.

 

 

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