<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accesso civico &#8211; Amministrazione Trasparente</title>
	<atom:link href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/?feed=rss2&#038;tipologie=accesso-civico" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amministrazionetrasparente.iss.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 13:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>

<image>
	<url>https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2018/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Accesso civico &#8211; Amministrazione Trasparente</title>
	<link>https://amministrazionetrasparente.iss.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AGGIORNAMENTO NORMATIVO</title>
		<link>https://amministrazionetrasparente.iss.it/?amm-trasparente=aggiornamento-normativo-12</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario IACOBONE]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://amministrazionetrasparente.iss.it/?post_type=amm-trasparente&#038;p=19294</guid>
		<description><![CDATA[1. L&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e&#8217; sostituito dal seguente: Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) Art. 6  &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter . &#8211; 1. L&#8217;obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di…<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/?amm-trasparente=aggiornamento-normativo-12">Continua...<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1. L&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e&#8217;<br />
sostituito dal seguente: <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-08&amp;atto.codiceRedazionale=16G00108&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.5876814058521534&amp;title=lbl.dettaglioAtto"><strong><em>Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti)</em></strong></a></p>
<p>Art. 6  &#8211; Modifiche all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e<br />
inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter</p>
<p>. &#8211; 1. L&#8217;obbligo previsto dalla normativa vigente in capo<br />
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni<br />
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei<br />
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.<br />
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul<br />
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle<br />
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito<br />
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti<br />
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli<br />
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto<br />
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti<br />
secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 5-bis.<br />
3. L&#8217;esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e&#8217; sottoposto<br />
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del<br />
richiedente. L&#8217;istanza di accesso civico identifica i dati, le<br />
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.<br />
L&#8217;istanza puo&#8217; essere trasmessa per via telematica secondo le<br />
modalita&#8217; previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e<br />
successive modificazioni, ed e&#8217; presentata alternativamente ad uno<br />
dei seguenti uffici:<br />
a) all&#8217;ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;<br />
b) all&#8217;Ufficio relazioni con il pubblico;<br />
c) ad altro ufficio indicato dall&#8217;amministrazione nella sezione<br />
&#8220;Amministrazione trasparente&#8221; del sito istituzionale;<br />
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della<br />
trasparenza, ove l&#8217;istanza abbia a oggetto dati, informazioni o<br />
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente<br />
decreto.<br />
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o<br />
cartaceo e&#8217; gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente<br />
sostenuto e documentato dall&#8217;amministrazione per la riproduzione su<br />
supporti materiali.<br />
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,<br />
l&#8217;amministrazione cui e&#8217; indirizzata la richiesta di accesso, se<br />
individua soggetti controinteressati, ai sensi dell&#8217;articolo 5-bis,<br />
comma 2, e&#8217; tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio<br />
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via<br />
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di<br />
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della<br />
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata<br />
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A<br />
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui<br />
al comma 6 e&#8217; sospeso fino all&#8217;eventuale opposizione dei<br />
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione<br />
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.<br />
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con<br />
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla<br />
presentazione dell&#8217;istanza con la comunicazione al richiedente e agli<br />
eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,<br />
l&#8217;amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al<br />
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui<br />
l&#8217;istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di<br />
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a<br />
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e<br />
a comunicare al richiedente l&#8217;avvenuta pubblicazione dello stesso,<br />
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di<br />
accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante<br />
l&#8217;opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata<br />
indifferibilita&#8217;, l&#8217;amministrazione ne da&#8217; comunicazione al<br />
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i<br />
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione<br />
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il<br />
rifiuto, il differimento e la limitazione dell&#8217;accesso devono essere<br />
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall&#8217;articolo<br />
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della<br />
trasparenza puo&#8217; chiedere agli uffici della relativa amministrazione<br />
informazioni sull&#8217;esito delle istanze.<br />
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell&#8217;accesso o di mancata<br />
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo&#8217;<br />
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione<br />
della corruzione e della trasparenza, di cui all&#8217;articolo 43, che<br />
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.<br />
Se l&#8217;accesso e&#8217; stato negato o differito a tutela degli interessi di<br />
cui all&#8217;articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile<br />
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il<br />
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.<br />
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l&#8217;adozione<br />
del provvedimento da parte del responsabile e&#8217; sospeso, fino alla<br />
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non<br />
superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione<br />
dell&#8217;amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,<br />
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e<br />
della trasparenza, il richiedente puo&#8217; proporre ricorso al Tribunale<br />
amministrativo regionale ai sensi dell&#8217;articolo 116 del Codice del<br />
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,<br />
n. 104.<br />
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o<br />
degli enti locali, il richiedente puo&#8217; altresi&#8217; presentare ricorso al<br />
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.<br />
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e&#8217;<br />
attribuita al difensore civico competente per l&#8217;ambito territoriale<br />
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi&#8217; notificato<br />
all&#8217;amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia<br />
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore<br />
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa<br />
il richiedente e lo comunica all&#8217;amministrazione competente. Se<br />
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni<br />
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l&#8217;accesso<br />
e&#8217; consentito. Qualora il richiedente l&#8217;accesso si sia rivolto al<br />
difensore civico, il termine di cui all&#8217;articolo 116, comma 1, del<br />
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,<br />
da parte del richiedente, dell&#8217;esito della sua istanza al difensore<br />
civico. Se l&#8217;accesso e&#8217; stato negato o differito a tutela degli<br />
interessi di cui all&#8217;articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il<br />
difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei<br />
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci<br />
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,<br />
il termine per la pronuncia del difensore e&#8217; sospeso, fino alla<br />
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non<br />
superiore ai predetti dieci giorni.<br />
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il<br />
controinteressato puo&#8217; presentare richiesta di riesame ai sensi del<br />
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma<br />
8.<br />
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,<br />
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai<br />
sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della<br />
corruzione e della trasparenza ha l&#8217;obbligo di effettuare la<br />
segnalazione di cui all&#8217;articolo 43, comma 5.<br />
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo<br />
II, nonche&#8217; le diverse forme di accesso degli interessati previste<br />
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».<br />
2. Dopo l&#8217;articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis<br />
(Esclusioni e limiti all&#8217;accesso civico). &#8211; 1. L&#8217;accesso civico di<br />
cui all&#8217;articolo 5, comma 2, e&#8217; rifiutato se il diniego e&#8217; necessario<br />
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli<br />
interessi pubblici inerenti a:<br />
a) la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico;<br />
b) la sicurezza nazionale;<br />
c) la difesa e le questioni militari;<br />
d) le relazioni internazionali;<br />
e) la politica e la stabilita&#8217; finanziaria ed economica dello<br />
Stato;<br />
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;<br />
g) il regolare svolgimento di attivita&#8217; ispettive.<br />
2. L&#8217;accesso di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, e&#8217; altresi&#8217; rifiutato<br />
se il diniego e&#8217; necessario per evitare un pregiudizio concreto alla<br />
tutela di uno dei seguenti interessi privati:<br />
a) la protezione dei dati personali, in conformita&#8217; con la<br />
disciplina legislativa in materia;<br />
b) la liberta&#8217; e la segretezza della corrispondenza;<br />
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o<br />
giuridica, ivi compresi la proprieta&#8217; intellettuale, il diritto<br />
d&#8217;autore e i segreti commerciali.<br />
3. Il diritto di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, e&#8217; escluso nei casi<br />
di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o<br />
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui<br />
l&#8217;accesso e&#8217; subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di<br />
specifiche condizioni, modalita&#8217; o limiti, inclusi quelli di cui<br />
all&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.<br />
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla<br />
normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano<br />
soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve<br />
essere consentito l&#8217;accesso agli altri dati o alle altre parti.<br />
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il<br />
periodo nel quale la protezione e&#8217; giustificata in relazione alla<br />
natura del dato. L&#8217;accesso civico non puo&#8217; essere negato ove, per la<br />
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare<br />
ricorso al potere di differimento.<br />
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti<br />
all&#8217;accesso civico di cui al presente articolo, l&#8217;Autorita&#8217; nazionale<br />
anticorruzione, d&#8217;intesa con il Garante per la protezione dei dati<br />
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del<br />
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida<br />
recanti indicazioni operative.<br />
Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari<br />
raccolti per finalita&#8217; statistiche). &#8211; 1. Gli enti e uffici del<br />
Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6<br />
settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire<br />
l&#8217;accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni<br />
riferimento che permetta l&#8217;identificazione diretta delle unita&#8217;<br />
statistiche, raccolti nell&#8217;ambito di trattamenti statistici di cui i<br />
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:<br />
a) l&#8217;accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a<br />
universita&#8217;, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro<br />
strutture di ricerca, inseriti nell&#8217;elenco redatto dall&#8217;autorita&#8217;<br />
statistica dell&#8217;Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso<br />
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito<br />
di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che<br />
concede l&#8217;accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma<br />
3;<br />
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a<br />
rappresentare l&#8217;ente richiedente, un impegno di riservatezza<br />
specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei<br />
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli<br />
impegni assunti, nonche&#8217; le misure adottate per tutelare la<br />
riservatezza dei dati;<br />
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta<br />
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal<br />
medesimo soggetto del Sistan che concede l&#8217;accesso. Il progetto deve<br />
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo<br />
non puo&#8217; essere conseguito senza l&#8217;utilizzo di dati elementari, i<br />
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di<br />
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di<br />
ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte<br />
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E&#8217; fatto<br />
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel<br />
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di<br />
durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena<br />
l&#8217;applicazione della sanzione di cui all&#8217;articolo 162, comma 2-bis,<br />
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.<br />
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di<br />
dati nonche&#8217; dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita<br />
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma<br />
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non<br />
permettere l&#8217;identificazione dell&#8217;unita&#8217; statistica. In caso di<br />
motivata richiesta, da cui emerga la necessita&#8217; ai fini della ricerca<br />
e l&#8217;impossibilita&#8217; di soluzioni alternative, sono messi a<br />
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche&#8217;<br />
l&#8217;utilizzo di questi ultimi avvenga all&#8217;interno di laboratori<br />
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i<br />
dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e<br />
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio<br />
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del<br />
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il<br />
collegamento con le unita&#8217; statistiche, nel rispetto delle norme in<br />
materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o<br />
nell&#8217;ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento<br />
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui<br />
afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca<br />
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali<br />
siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di<br />
protezione dei dati personali.<br />
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il<br />
Comitato di indirizzo e coordinamento dell&#8217;informazione statistica<br />
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 6,<br />
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,<br />
avvalendosi del supporto dell&#8217;Istat, adotta le linee guida per<br />
l&#8217;attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In<br />
particolare, il Comstat stabilisce:<br />
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1,<br />
lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,<br />
all&#8217;attivita&#8217; svolta e all&#8217;organizzazione interna in relazione<br />
all&#8217;attivita&#8217; di ricerca, nonche&#8217; alle misure adottate per garantire<br />
la sicurezza dei dati;<br />
b) i criteri di ammissibilita&#8217; dei progetti di ricerca avuto<br />
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita&#8217; di disporre dei<br />
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati<br />
per la loro analisi e diffusione;<br />
c) le modalita&#8217; di organizzazione e funzionamento dei laboratori<br />
fisici e virtuali di cui al comma 2;<br />
d) i criteri per l&#8217;accreditamento dei gestori dei laboratori<br />
virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all&#8217;adeguatezza<br />
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione<br />
e la sicurezza dei dati;<br />
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti<br />
dall&#8217;ente di ricerca e dai singoli ricercatori.<br />
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del<br />
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti<br />
e dei file di dati elementari resi disponibili.<br />
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone<br />
giuridiche, enti od associazioni.».<br />
3. Dopo l&#8217;articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e&#8217; inserito il<br />
seguente Capo: «CAPO I-TER &#8211; PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE<br />
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ACCESSO CIVICO</title>
		<link>https://amministrazionetrasparente.iss.it/?amm-trasparente=xxx</link>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario IACOBONE]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://amministrazionetrasparente.iss.it/?post_type=amm-trasparente&#038;p=333</guid>
		<description><![CDATA[&#160; RESPONSABILE:  Dott.ssa Daniela FELICI Ufficio I – Affari Generali Direzione Centrale Affari Generali Istituto Superiore di Sanità &#8211; Viale Regina Elena, 299 &#8211; 00161 Roma e.mail: ufficioIAG@iss.it tel: 06 4990.3388                                                        ACCESSO CIVICO La normativa vigente contempla due diverse tipologie di Accesso civico. &#8211; Accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni…<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/?amm-trasparente=xxx">Continua...<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><u>RESPONSABILE:  Dott.ssa Daniela FELICI<br />
</u></em></strong></p>
<p><strong>Ufficio I – Affari Generali</strong></p>
<p><strong>Direzione Centrale Affari Generali</strong></p>
<p>Istituto Superiore di Sanità &#8211; Viale Regina Elena, 299 &#8211; 00161 Roma</p>
<p>e.mail: ufficioIAG@iss.it</p>
<p>tel: 06 4990.3388</p>
<div class="textLayer">
<div></div>
<div><em><strong>                                                       ACCESSO CIVICO</strong></em></div>
</div>
<div class="textLayer">
<div></div>
<div></div>
<div>La normativa vigente contempla due diverse tipologie di Accesso civico.</div>
<div></div>
<div><strong>&#8211; Accesso civico c.d. semplice</strong> è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&amp;atto.codiceRedazionale=13G00076&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.5876814058521534&amp;title=lbl.dettaglioAtto"><em><strong>decreto legislativo n. 33/2013</strong></em></a> come modificato dall’art. 6 del <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-08&amp;atto.codiceRedazionale=16G00108&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8267765593295052&amp;title=lbl.dettaglioAtto"><strong><em>d.lgs. n. 97/2016</em></strong></a>).</div>
<div></div>
<div><strong>&#8211; Accesso civico c.d. generalizzato </strong>è il diritto di chiunque di richiedere i documenti o i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.</div>
<div class="canvasWrapper">(ai sensi dell’art. 5, comma 2, del <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&amp;atto.codiceRedazionale=13G00076&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.5876814058521534&amp;title=lbl.dettaglioAtto"><em><strong>decreto legislativo n. 33/2013</strong></em></a> come modificato dall’art. 6 del <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-08&amp;atto.codiceRedazionale=16G00108&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8267765593295052&amp;title=lbl.dettaglioAtto"><strong><em>d.lgs. n. 97/2016).</em></strong></a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong><a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/Regolamento-accesso-civio-semplice-e-generalizzato_FINALEcda-.pdf">Regolamento in materia di Accesso Civico &#8220;Semplice&#8221; e &#8220;Generalizzato&#8221;</a>,</strong> art. 5, commi 1 e 2 &#8211; <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&amp;atto.codiceRedazionale=13G00076&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.5876814058521534&amp;title=lbl.dettaglioAtto"><strong>D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.</strong></a></em></p>
<p><a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/linee-guida-accesso-civico.pdf"><em><strong>Linee guida per la disciplina dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Richiesta di Accesso:</em></p>
<ul>
<li><a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/Informativa-Privacy-D.Lgs_.-33.2013.pdf"><em><strong>INFORMATIVA Privacy</strong></em></a></li>
<li><a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/Modulo-richiesta-accesso-CIVICO-ex-art.-5-co.1-D.Lgs-33.2013.pdf"><em><strong>ACCESSO CIVICO SEMPLICE</strong></em></a></li>
<li><a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/Modulo-richiesta-accesso-GENERALIZZATO-ex-art.-5-co2-DLgs-33.2013.pdf"><em><strong>ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO</strong></em></a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>REGISTRO DEGLI ACCESSI:</p>
<ul>
<li>ANNO 2017<strong>    <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/istanze-acc.-civico-primo-semestre-2017.pdf"><em>Primo semestre 2017</em></a></strong>  &#8211;  <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/istanze-acc.-civico-secondo-semestre-2017.pdf"><strong><em>Secondo semestre 2017</em></strong></a></li>
<li>ANNO 2018    <strong><a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/istanze-acc.-civico-1-e-2-semestre-2018.pdf"><em>Primo e Secondo semestre 2018</em></a><br />
</strong></li>
<li>ANNO 2019    <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/istanze-acc.-civico-primo-semestre-2019-PDF.pdf"><em><strong>Primo semestre 2019</strong></em></a>  &#8211;  <strong><a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/istanze-acc.-civico-secondo-semestre-2019-1.pdf"><em>Secondo semestre 2019</em></a><br />
</strong></li>
<li>ANNO 2020    <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/registro-accessi-1-sem.-2020.pdf"><em><strong>Primo semestre 2020</strong></em></a>  &#8211;  <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/registro-accessi-2-sem.-2020-1.pdf"><em><strong>Secondo semestre 2020</strong></em></a></li>
<li>ANNO 2021    <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/REG.-ACC.-CIVICO-1%C2%B0-Sem-2021.pdf"><em><strong>Primo semestre 2021</strong></em></a>  &#8211; <em><strong> <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/ACCESSI-CIVICI-II-SEMESTRE-2021.pdf">Secondo semestre 2021</a></strong></em></li>
<li>ANNO 2022    <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/I-SEMESTRE-2022-ACCESSI-Civici.pdf"><strong><em>Primo semestre 2022</em></strong></a>  &#8211; <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/REG_Accessi-Civici-2022_2%C2%B0sem_def.pdf"><strong><em>Secondo semestre 2022</em></strong></a></li>
<li>ANNO 2023    <a href="https://amministrazionetrasparente.iss.it/wp-content/uploads/2017/11/Accessi-Civici-2023_registro-1%C2%B0sem_AT-2-1.pdf"><em><strong>Primo semestre 2023</strong></em></a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
