AGGIORNAMENTO NORMATIVO

1. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’
sostituito dal seguente: Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti)

Art. 6  – Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e
inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter

. – 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’ sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza puo’ essere trasmessa per via telematica secondo le
modalita’ previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ed e’ presentata alternativamente ad uno
dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo e’ gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l’amministrazione cui e’ indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis,
comma 2, e’ tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al comma 6 e’ sospeso fino all’eventuale opposizione dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,
l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui
l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di
accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante
l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilita’, l’amministrazione ne da’ comunicazione al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza puo’ chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull’esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo’
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso e’ stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione
del provvedimento da parte del responsabile e’ sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione
dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente puo’ proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o
degli enti locali, il richiedente puo’ altresi’ presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e’
attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi’ notificato
all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa
il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso
e’ consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al
difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore
civico. Se l’accesso e’ stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il
difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,
il termine per la pronuncia del difensore e’ sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il
controinteressato puo’ presentare richiesta di riesame ai sensi del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma
8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la
segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo
II, nonche’ le diverse forme di accesso degli interessati previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis
(Esclusioni e limiti all’accesso civico). – 1. L’accesso civico di
cui all’articolo 5, comma 2, e’ rifiutato se il diniego e’ necessario
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli
interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita’ finanziaria ed economica dello
Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita’ ispettive.
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, e’ altresi’ rifiutato
se il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita’ con la
disciplina legislativa in materia;
b) la liberta’ e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica, ivi compresi la proprieta’ intellettuale, il diritto
d’autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, e’ escluso nei casi
di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l’accesso e’ subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di
specifiche condizioni, modalita’ o limiti, inclusi quelli di cui
all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve
essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il
periodo nel quale la protezione e’ giustificata in relazione alla
natura del dato. L’accesso civico non puo’ essere negato ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorita’ nazionale
anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari
raccolti per finalita’ statistiche). – 1. Gli enti e uffici del
Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire
l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni
riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unita’
statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a
universita’, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca, inseriti nell’elenco redatto dall’autorita’
statistica dell’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito
di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l’accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma
3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a
rappresentare l’ente richiedente, un impegno di riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli
impegni assunti, nonche’ le misure adottate per tutelare la
riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il progetto deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo’ essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di
ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E’ fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di
dati nonche’ dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere l’identificazione dell’unita’ statistica. In caso di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita’ ai fini della ricerca
e l’impossibilita’ di soluzioni alternative, sono messi a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche’
l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno di laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i
dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il
collegamento con le unita’ statistiche, nel rispetto delle norme in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o
nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui
afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali
siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del supporto dell’Istat, adotta le linee guida per
l’attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In
particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1,
lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,
all’attivita’ svolta e all’organizzazione interna in relazione
all’attivita’ di ricerca, nonche’ alle misure adottate per garantire
la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilita’ dei progetti di ricerca avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita’ di disporre dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati
per la loro analisi e diffusione;
c) le modalita’ di organizzazione e funzionamento dei laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori
virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all’adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione
e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti
dall’ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.».
3. Dopo l’articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e’ inserito il
seguente Capo: «CAPO I-TER – PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».

ACCESSO CIVICO

 

RESPONSABILE:  Dott.ssa Daniela FELICI

Ufficio I – Affari Generali

Direzione Centrale Affari Generali

Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma

e.mail: ufficioIAG@iss.it

tel: 06 4990.3388

                                                       ACCESSO CIVICO
La normativa vigente contempla due diverse tipologie di Accesso civico.
– Accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016).
– Accesso civico c.d. generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti o i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
(ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016).

 

Regolamento in materia di Accesso Civico “Semplice” e “Generalizzato”, art. 5, commi 1 e 2 – D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Linee guida per la disciplina dell’istituto dell’accesso civico

 

Richiesta di Accesso:

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI: