AGGIORNAMENTO NORMATIVO

 

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  così sostituito dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 97/2016:

1. Fermo restando quanto previsto dall‘articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, inserito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 97/2016, e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell’art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 229/2011, limitatamente alla parte lavori.

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