AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Art. 19 – Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l’amministrazione , nonche’ i criteri di valutazione della
Commissione ((, le tracce delle prove e le graduatorie finali,
aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori)).
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente
((aggiornati i dati di cui al comma 1)).
((2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento
ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini
dell’accessibilita’ ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)).

 

 

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