Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei
mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016,
n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).