Art. 18 Obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti
ai dipendenti pubblici
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano l’elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
incarico.