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Home Documento Trasparenza

Sezione: Liste di attesa

Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 41, c. 6, D. Lgs. 33/2013

Il presente obbligo di pubblicazione è a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario.

L’Istituto Superiore di Sanità non rientra in questa fattispecie.

 

Centro Nazionale Sangue

 

Centro Nazionale Trapianti

 

29 Marzo 2019 2 Dicembre 2021
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