AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Art. 38 – Articolo così modificato dall’art.32, comma 1, lett. a), b), c), del D.Lgs. 97/2016

Pubblicita’ dei processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i
criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui
((all’articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n.
78)), le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli
atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche’ le informazioni
relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le
informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto
dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorita’
nazionale anticorruzione, che ne curano altresi’ la raccolta e la
pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di
consentirne una agevole comparazione. ((15))
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma
2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228.

Art. 38, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Informazione relativa ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Tale obbligo è previsto per le Amministrazioni centrali e regionali e pertanto non riguarda il presente Istituto Superiore di Sanità.